Sono state emanate da Regione Veneto e da alcune ATS (Insubria-Varese-Como, Bergamo) e Regione Lombardia, indicazioni utili per le imprese da applicare negli ambienti di lavoro. Riportiamo alcuni passi estratti dai documenti degli Enti indicati, rilevanti per le imprese, in particolare per i casi specifici di emergenza riscontrati in azienda. Come comportarsi?
Cosa si intende per “stretto contatto”?
In primis è importante capire cosa si intenda con il termine “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Di seguito abbiamo estrapolato i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione:
- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
È necessario che il datore di lavoro individui delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
- evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni
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Riscontro di un caso di Covid-19 in un lavoratore : cosa fare?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
- individuare la possibile fonte di esposizione
- identificare i contatti stretti.
Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio, il personale sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto). L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
Caso di un lavoratore sintomatico che ha avuto CONTATTI STRETTI con Covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?
Solitamente se il lavoratore ha avuto contatti stretti con persone infette è già noto all’ATS ed è già posto in isolamento domiciliare.
Ma se si verificassero dei casi sospetti? Ad esempio:
- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea)
- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.
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